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ENTI BILATERALI: NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO PER GLI F24

Enti bilaterali: nuove causali contributo per gli F24

Ulteriori causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali si aggiungono a quelle già istituite dall'Agenzia ad ottobre 2024, con una correzione

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A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)  recentemente ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la  Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate  aveva  istituito le relative  causali  per il versamento dei contributi  a loro favore,  con modello F24,  da parte delle aziende aderenti,  tramite riversamento dall'INPS.

Ulteriori causali vengono ora comunicato con la risoluzione 57E del 3 dicembre, con una rettifica riguardante  l'Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro..


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1) Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15 .10.2024

Sono istituite le  seguenti causali contributo:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI - Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR - Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;  (RETTIFICATA -  V. SOTTO)
  • “FASN” denominato “FASNI - Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC - Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO - Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI - Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV - E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate  

  • nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
  •  nel campo “causale contributo”, ed 
  • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Le  suddette causali saranno operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.

2) Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024

Le causali contributo istituite il 3 dicembre 2024  sono le seguenti:

  • EBNL per l’“EBINAL - Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
  • PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
  • SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria - SANARCOM (SANARCOM)”;
  • EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
  • MEDI per il “FONDO MEDIPREV - Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
  • EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
  • EFAR per l’“EBIFARM - Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
  • EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
  • EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.

ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL - Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

L'agenzia precisa che restano valide  le altre  indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

3) Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali

Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per 

  • la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e  destinati al finanziamento delle attività , nonché
  •  per la  raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo  , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.

Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.

Fonte immagine: Commercialista telematico
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