Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW
Si chiedono chiarimenti per il calcolo del limite massimo di spesa agevolabile.
La Fondazione istante dichiara di svolgere attività sociosanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria catastale D/4.
Dichiara inoltre:
- di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- aver depositato la CILAS di cui al comma 13ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).
Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura), chiede:
- 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
- 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
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1) ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus
Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:
fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ''ristrutturazione edilizia'', ''nuova costruzione'' o ''ristrutturazione urbanistica''), si è dell'avviso che, nell'ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ''figurative'', l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).
L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.
Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.
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