HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

GESTIONE AGRICOLTURA: NOVITÀ SU SOSPENSIONE INATTIVITÀ STAGIONALE

Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale

Gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA): sospensione d'ufficio della contribuzione in caso di inattività per un anno e comunicazione di ripresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La circolare INPS  91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi  alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile.  In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività  per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa  entro 30 giorni.


Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole  ma anche  coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative. 


Nella circolare sono ricordate  le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione,  con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.


Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA

Tipologia di impresaNormativa di riferimento
Imprese agricoleart. 2135 del c.c.
Imprese assimilate dalla legge a quelle agricoleart. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.)art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979


1) Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa

Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo. 

Viene precisato che  in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione. 

Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio. 

La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LEGGE DI BILANCIO 2025 · 02/01/2025 Collegato lavoro: chiarimenti dall'Ispettorato

le prime indicazioni dell'INL sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro,

Collegato lavoro: chiarimenti dall'Ispettorato

le prime indicazioni dell'INL sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro,

Cessione quinto e tassi usura in vigore da  gennaio 2025

Aggiornamento tassi per la cessione del quinto delle pensioni in vigore dal 1 gennaio al 31 marzo 2025

Autoliquidazione INAIL ecco le istruzioni 2025

Pubblicata la circolare INAIL di istruzioni per procedere all’autoliquidazione 2024/2025. Sono online anche le Basi di Calcolo . In scadenza il 17 febbraio i versamenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.