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ASSEGNO INCLUSIONE E TIROCINI SOCIALI: COMUNICAZIONE A CARICO DELL'AZIENDA

Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell'azienda

Il ministero chiarisce gli obblighi di comunicazione per chi partecipa a tirocini di inclusione sociale Nota 16331/2024

Ascolta la versione audio dell'articolo


 In una nota del 3 ottobre 2024 il ministero del lavoro precisa le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.

Si chiarisce in particolare :

  •   i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023) 
  • E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria  d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”. 

In caso di errori, come detto  può derivarne  la sospensione dei benefici dell’AdI.

1) Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante

La nota precisa, per ulteriore approfondimento che  che:

  1. i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni  regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti  per l’inclusione sociale.
  2.  l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla  condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito  familiare, (...) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE  e  per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto  quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.

Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):

  • - Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
  • - I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
  • - I case manager dei servizi sociali  dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di  tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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