A partire dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili dovranno essere in possesso della patente a crediti, come richiesto dalla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008. Tra i requisiti per l'ottenimento della patente vi sono:
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e, in alcuni casi,
- il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).
Questi documenti possono essere autocertificati, a norma del DPR 445 2000 come utilmente sottolineato in un approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro con modalità diverse rispetto ad altre condizioni previste dalla disciplina.
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1) La patente a crediti: nuovo adempimento per i cantieri edili
La normativa che introduce la patente a crediti per i cantieri edili è stata stabilita dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.L. n. 19/2024 e convertito in legge con la Legge n. 56/2024. La patente ha lo scopo di garantire che le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri siano in regola con una serie di requisiti legati alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva e fiscale.
Nello specifico i requisiti necessari sono :
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
Dal 1° ottobre, le imprese che operano nei cantieri saranno tenute a presentare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione relativa ai requisiti necessari per ottenere la patente a crediti, tra cui il possesso del DURC e, in alcuni casi, del DURF.
Queste autocertificazioni sono valide fino al 31 ottobre 2024, data entro cui dovrà essere presentata la domanda telematica per il rilascio della patente tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L'autocertificazione potrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo [email protected], e dovrà attestare il possesso dei requisiti necessari, inclusi il DURC e, se applicabile, il DURF.
Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere in assenza della patente a crediti o di una richiesta ufficiale tramite il portale, e l'autocertificazione non avrà più validità.
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2) Differenza tra le Dichiarazioni Sostitutive: Art. 46 e Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
Giova ricordare la differenza tra i due tipi di autocertificazioni citate dalla disciplina della patente a crediti:
1- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46) riguarda il possesso di certificati specifici, quali:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).
Questi certificati non devono necessariamente essere in possesso del richiedente al momento della richiesta della patente. Il richiedente può dichiarare il possesso dei requisiti necessari per ottenere tali certificati anche in assenza del documento stesso. Tuttavia, la dichiarazione deve basarsi su requisiti reali e verificabili, poiché l'impresa o il lavoratore autonomo saranno soggetti a controlli successivi. Dichiarare il falso comporta il rischio di sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
2- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47) è utilizzata per attestare l'adempimento di obblighi formativi o l'esistenza di altri requisiti non documentabili tramite certificati formali. Riguarda ad esempio , per la patente a crediti:
- Obblighi formativi (lettera b);
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (lettera d);
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (lettera f).
Questa dichiarazione serve a confermare che l'impresa o il lavoratore autonomo ha adempiuto agli obblighi richiesti dalle normative.
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3) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Il DURC attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse Edili.
È obbligatorio per tutte le imprese operanti nei cantieri edili.
Con la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può autocertificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere il DURC.
Se al momento della richiesta della patente il DURC non è stato ancora rilasciato, l'impresa può comunque dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi.
Tuttavia, in caso di verifica successiva, la mancanza del DURC può comportare la revoca della patente e altre sanzioni.
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4) DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale): chi è obbligato
Il DURF riguarda la regolarità fiscale delle imprese, in particolare per gli appalti che superano determinate soglie e che implicano l’uso prevalente di manodopera. È richiesto in situazioni specifiche, come previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.
Come per il DURC, anche il DURF può essere autocertificato quando richiesto tramite la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, il DURF è obbligatorio solo in determinati casi legati agli appalti, e la dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata solo se l'impresa è tenuta a possedere tale certificato in base alla normativa vigente.
L'approfondimento dei consulenti del lavoro ricorda che secondo quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta “ che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi
- di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
In mancanza dei suddetti presupposti, pertanto, il richiedente non ha l’obbligo di comprovare il possesso del DURF
Per il rilascio del certificato è necessario che i contribuenti:
- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, tranne nei casi in cui sia stato concordato un piano di rateazione per cui non sia intervenuta decadenza.
Il certificato attestante i requisiti richiesti viene rilasciato di regola da qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione
al domicilio fiscale del contribuente e tiene conto dei requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute fiscali La fondazione Studi sottolinea come non possano essere all’obbligo del DURF coloro i quali, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno tre anni.
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