Il Cdm del 13 marzo ha approvato in via preliminare, si attende il parere delle Commissioni parlamentari, un Decreto Legislativo correttivo su adempimenti tributari e sul Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che la misura era stata anticipata il 7 marzo durante un convegno con i Commercialisti, in cui il Vice Ministro Leo aveva riaperto il discorso sulla proroga del CPB.
Ora arriva il testo, seppure non definitivo con le modifiche alle norme.
Ricordiamo che alla fine del 2024 il tema era stato molto caldo ed aveva visto l'intervento del CNDCEC con richiesta esplicita di far slittare il termine di adesione alla misura agevolativa, in quanto la data prevista del 31 luglio 2025, cadrà in un periodo troppo intenso per i professionisti e le imprese.
Brevemente la lettera del CNDCECdatata 30 ottobre sottolineava che:
- il quadro normativo di riferimento ancora non definitivo,
- i chiarimenti di prassi in costante aggiornamento,
- il generale malfunzionamento dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate degli ultimi giorni,
erano motivi sufficienti per ottenere lo slittamento del termine in scadenza.
Facciamo un riepilogo dello stato dei fatti.
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1) Concordato preventivo biennale: proroga al 30 settembre?
Il 13 marzo il Cdm ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie
Prima del dettaglio dalla bozza di provvedimento icordiamo cosa accadeva negli scorsi mesi.
Con un comunicato stampa congiunto le Associazioni nazionali dei commercialisti ANC – ANDOC – FIDDOC – UNICO avevano proclamato l’astensione collettiva nazionale della categoria dalle ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2024 alle ore 24:00 del giorno 7 novembre 2024 per i Modelli Dichiarazione Redditi 2024.
Il comunicato specificava che la decisione è stata determinata dalle richieste rimaste inascoltate, più volte reiterate al Governo, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l’adesione da parte dei contribuenti alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Il 23 ottobre, il Vice Ministro Leo aveva espresso il definitivo no alla proroga del termine in oggetto per stringenti necessità legate alla legge di Bilancio 2025 che aveva cominciato il suo iter verso il Parlamento.
Successivamente si era parlato di una norma emendativa al Milleproroghe, scritta e poi ritirata con la proroga per il Concordato.
Il 7 marzo appunto durante un incontro con i Commercialisti, Leo riapriva il dibattito specificando che "Sono in corso valutazioni sullo slittamento del termine" aggiungendo anche ci sarà "un’operazione di fine tuning" per migliorare l’attrattività dello strumento.
Riepilogando i risultati ottenuti lo scorso anno, Leo ha evidenziato che uno dei dati più significativi nel primo anno di avvio del nuovo strumento anti evasione riguarda i circa190mila soggetti Isa che sono passati al 10 in pagella partendo da un voto anche ampiamente sotto la sufficienza.
Il Decreto legislativo che ora passa alle commissioni parlamentari per i pareri, contiene due dati certi, l'esclusione dal cpb dei forfettari e la proroga per l'adesione al 30 settembre.
Per l'esclusione dei forfettari si legge nella relazione illustrativa che
Tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, in considerazione della sperimentalità normativamente prevista per l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti in regime forfetario e considerato il numero di tali soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel corso del 2024, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Inoltre si incremanta l'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.
In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista, dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico.
Per le società o associazioni, di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.
La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026
In attesa del definitivo che il CNDCEC ha già espresso ringraziamenti per l'accogliemento della richiesta di proroga.
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