La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.
Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.
Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.
Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.
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1) Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone
Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.
Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.
Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.
Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.
La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.
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