La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 19 settembre 2024 relativa alla Causa C-439/23, ha chiarito un importante aspetto riguardante il computo dell'anzianità di servizio per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato.
Nello specifico si chiarisce l'applicabilità della direttiva europea 1999/70 CE che prevede un calcolo dell'anzianità identico per i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato, anche per contratti precedenti l'entrata in vigore della normativa UE.
Ecco i dettagli del caso e la decisione della Corte .
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1) Contratti a termine svolti prima della direttiva UE che impone la parita di trattamento
il caso coinvolgeva un ricercatore che ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE,e ha ottenuto successivamente un contratto a tempo indeterminato.
La questione giuridica sollevata riguardava il fatto se tali periodi di lavoro , precedenti il recepimento della Direttiva dovessero essere computati nell'anzianità di servizio ai fini retributivi .
La Corte di Giustizia ha esaminato cioè se il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, possa estendersi ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva stessa.
Tale clausola impone che i criteri per il calcolo dell'anzianità di servizio siano identici per i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente. La Corte ha quindi dovuto stabilire se fosse ammissibile che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, integralmente svolti prima del recepimento della Direttiva, possa influire sul calcolo della retribuzione nel momento in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato.
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2) Contratti a termine - La decisione della Corte UE
La Corte ha concluso che, pur non essendo possibile applicare la Direttiva in modo retroattivo alle situazioni già definite giudizio prima del suo recepimento, essa deve invece essere applicata agli effetti futuri delle situazioni ancora in corso di giudizio
Di conseguenza, i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato prima del recepimento della Direttiva devono essere computati nell'anzianità di servizio al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, se non vi sono giustificazioni oggettive per escluderli.
La Corte ha stabilito infatti che escludere tali periodi di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore sarebbe contrario al principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro.
Si riconferma quindi l’importanza di tutelare la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
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