HOME

/

FISCO

/

RIFORMA FISCALE 2023-2024

/

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LE CAUSE DI DECADENZA

Concordato preventivo biennale: le cause di decadenza

L'ade con la Circolare n 18/2024 elenca le cause di decadenza dal CPB previste dall'art 22 del Decreto CPB: vediamole

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Circolare n18/2024 ha chiarito quali sono le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.

Vengono riportate nel dettaglio tutte le eventualità in cui si decade dalla agevolazione (ai sensi dell'art 22 del Decreto CPB).

Prima di dettagliarle, è bene evidenziare che durante il convegno Telefisco 2024 del 19 settembre, gli esperti del Sole hanno analizzato i contenuti della circolare e specificato la sua interpretazione estensiva in tema di decadenza.

In base all’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 è causa di decadenza dal concordato l’accertamento di maggiori componenti positive o di minori componenti negative per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati. 

Ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 13/2024, i contribuenti in concordato possono fruire dei vantaggi previsti dalla normativa sugli Isa, tra cui la preclusione dagli accertamenti analitico – induttivi.

L’articolo 34 del medesimo Dlgs prevede che negli anni oggetto di adesione, tutti gli accertamenti reddituali sono preclusi, a meno che non si verifichi una causa di decadenza.

Dal combinato di queste norme, si può concludere che una volta decaduti dal concordato per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla legge, si perdono tutti gli aspetti premiali, compresa la copertura dagli accertamenti analitico-induttivi previsti dalla disciplina Isa. 

Vediamo ora il contenuto della circolare sulle cause di decadenza dal CPB.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo: Concordato preventivo biennale-Profili Operativi eBook

1) Concordato preventivo biennale: esempi di cause di decadenza

L’articolo 22 del decreto CPB prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta. 

Il decreto CPB ha individuato una serie di casi riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti e in particolare nei casi in cui:

  • a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta: 
    • l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
    • ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità ovvero:
      • I) violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
      • II) comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento36;
      • III) violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 
        • agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’imposta sul valore aggiunto); 
        • all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi (mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale); 
        • all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento); 
        • all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici).
  • b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; 
  • c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 
  • d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 237 del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato; 
  • e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto CPB, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato 

Sempre l’articolo 22 del decreto CPB, al comma 3 precisa che le violazioni di cui al comma 1, lettera e) (omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato) e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 

Nel decreto CPB è, infine, previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Fonte immagine: Foto di Catkin da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 26/09/2024 Autotutela obbligatoria: atto d'indirizzo dell'Osservatorio enti locali

Autotutela obbligatoria enti locali: l'Osservatorio sulla finanza e la contabiltà degli enti locali ha pubblicato un atto di indirizzo sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale

Autotutela obbligatoria: atto d'indirizzo dell'Osservatorio enti locali

Autotutela obbligatoria enti locali: l'Osservatorio sulla finanza e la contabiltà degli enti locali ha pubblicato un atto di indirizzo sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale

Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno

Per il solo anno di imposta 2024, salvo modifiche, la Riforma Fiscale ha previsto una novità per aliquote e scaglioni dell' Irpef. Verranno confermate per il 2025?

Irpef 2024: come cambia la no tax area?

In attesa della Legge di Bilancio 2025 e di ulteriori novtà sull'Irpef 2024, tra conferme e correttivi, vediamo le aliquote per il solo anno di imposta 2024 e la no tax area

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.