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SANZIONI AI DATORI PER ALLOGGI INADEGUATI AI LAVORATORI STAGIONALI

Sanzioni ai datori per alloggi inadeguati ai lavoratori stagionali

Il DL Salvainfrazioni prevede sanzioni fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità abitativa o a canoni d'affitto eccessivi ai lavoratori

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Il decreto legge 131/2024  pubblicato il 16 settembre in Gazzetta ufficiale (cd. Salvainfrazioni)  introduce una rilevante novità normativa che mira a contrastare il cosiddetto “affitto predatorio” nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali. La nuova disposizione, inserita nell’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), prevede una sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità  abitativa o a canoni eccessivi ai lavoratori stagionali immigrati.

Questa misura risponde alle critiche della Commissione europea, che nell’aprile 2023 ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento completo della direttiva 2014/36/UE.

La norma europea infatti mira a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali e la Commissione ha evidenziato  che nel nostro paese non veniva adeguatamente affrontato  il problema della mancata protezione dei lavoratori extracomunitari stagionali  da forme di sfruttamento, tra cui la richiesta di canoni d’affitto sproporzionati.

1) La sanzione per alloggio inadeguato o per canone eccessivo



Il nuovo comma 15-bis dell’articolo 24, introdotto dall’articolo 9 del Dl 131/2024 (entrato in vigore il 17 settembre), stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di violazione del comma 3 dello stesso articolo, sia sanzionato :

  • per ogni lavoratore straniero a cui venga  offerto 
  • un alloggio inadeguato o 
  • a un canone eccessivo. 

È previsto che il canone d’affitto sia considerato “eccessivo” quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore.

 Inoltre, è espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l’importo del canone di locazione.

Questa disposizione si inserisce nel quadro del Dlgs 203/2016, che aveva già riformulato l’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione, introducendo obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di fornitura di alloggi ai lavoratori stagionali. Tuttavia, la normativa precedente non era stata ritenuta sufficiente a livello comunitario, motivo per cui il Dl 131/2024 mira a chiarire ulteriormente le responsabilità dei datori di lavoro e le conseguenze di eventuali inadempienze, rafforzando la protezione contro lo sfruttamento abitativo dei lavoratori immigrati stagionali.

Fonte immagine: Foto di sam moody da Pixabay
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