Il ravvedimento è certamente possibile anche nel caso di omesso versamento del diritto camerale annuale e può avvenire:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (c.d. ravvedimento breve) - mediante il versamento:
- del diritto annuale dovuto;
- di 1/10 della sanzione minima irrogabile (30%);
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dello 0,5% dal 1° gennaio 2015 (1% per il 2014)
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (nuova fattispecie di ravvedimento introdotta dalla legge di stabilità 2015 - L. 190/2014) - mediante il versamento:
- di 1/9 della sanzione minima irrogabile (30%);
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dello 0,5% dal 1° gennaio 2015 (1% per il 2014).
- entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento (c.d. ravvedimento lungo) - mediante il versamento:
- del diritto annuale dovuto;
- di 1/8 della sanzione minima irrogabile (30%);
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dello 0,5% dal 1° gennaio 2015 (1% per il 2014).
PER LE IMPRESE DI VECCHIA ISCRIZIONE.
Il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre una volta scaduto il termine ordinario di pagamento del diritto annuale, pari al termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
PER LE IMPRESE/UNITÀ LOCALI DI NUOVA ISCRIZIONE.
Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.
COME VERSARE
- TRIBUTO cod. 3850 (codice da indicare sul modello F24) - per l'importo del diritto non versato.
- INTERESSI cod. 3851 (codice da indicare sul modello F24) - Gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale annuo dell0 0,5% con maturazione giornaliera, come di seguito indicato: tributo x (0,5 x n. giorni)/36500
- SANZIONE cod. 3852 (codice da indicare sul modello F24)
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