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QUALE TRATTAMENTO AI FINI IVA DEVE ESSERE RISERVATO ALLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PENALE PER IL RITARDATO ADEMPIMENTO CONTRATTUALE?

Quale trattamento ai fini IVA deve essere riservato alle somme dovute a titolo di penale per il ritardato adempimento contrattuale?

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Le somme dovute a titolo di penale, contrattualmente prevista, addebitate alla parte in ritardo nella consegna dell'opera pattuita non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

In generale, infatti, la clausola penale ha la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente e di risarcire il danno subito dalla controparte. Mancando dunque il requisito oggettivo tali somme non vanno assoggettate ad IVA (art. 15 co. 1° n. 1 DPR 633/1972). In tal senso R.M. Entrate n. 64 del 23 Aprile 2004.

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