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L'intermediario abilitato all'invio telematico che omette la trasmissione o la effettua con ritardo incorre nella sanzione da 516 a 5.164 Euro da applicarsi per ciascun modello interessato (art. 7 bis D.Lgs. 241/1997). In caso di ravvedimento la sanzione si riduce ad 1/10 del minimo, ossia euro 51.(L.n. 220/2010)
La Finanziaria 2007 aveva introdotto a favore degli intermediari la possibilità di ravvedersi nei seguenti casi:
• Violazione relativa al rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione ;
• Violazione relativa al rilascio della certificazione tributaria;
• Violazione in caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione ;
Si rammenta che la sanzione può non essere applicata nel caso in cui le dichiarazioni, tempestivamente trasmesse e scartate, vengano ritrasmesse correttamente non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
Il ravvedimento operoso si applica anche per il passato, a meno che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo; in ogni caso, l’Amministrazione, non dà luogo alla restituzione di quanto eventualmente pagato in caso di contestazione.
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