I requisiti per l’opzione del regime di trasparenza fiscale sono contenuti negli art. 115 e 116 del Tuir. L’opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata a condizione che:
- la società partecipata e tutti i soci rientrino tra i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (societa' per azioni, in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative, societa' di mutua assicurazione, societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato);
- siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento.
Tali requisiti devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d’imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
Per i soci non residenti l’opzione può essere esercitata a condizione che per gli utili distribuiti dalla società partecipata non sussista l’obbligo di applicare la ritenuta fiscale ovvero, se operata, questa sia suscettibile di integrale rimborso.
Per le società a responsabilità limitata l’opzione può essere esercitata a condizione che:
- il volume dei ricavi della società partecipata dell’esercizio precedente non sia superiore ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore (5.164.568,99 euro);
- la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti attività di impresa, o non residenti purché la partecipazione sia riferibile ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in numero non superiore a 10 o, nel caso di società cooperative, a 20.
L’opzione per il regime di trasparenza fiscale ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile, è esercitata dalla partecipata e da tutti i relativi soci e deve essere comunicata dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate, pena il mancato perfezionamento.
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