Nell'ambito dei rapporti di lavoro, è possibile che sia previsto contrattualmente il rimborso ai lavoratori delle spese di vitto e alloggio, in aggiunta all'indennità di trasferta forfettaria sostenuta dai dipendenti in occasione di trasferte effettuate fuori del comune in cui si trova la sede del lavoro.
Secondo l'attuale art. 51,DPR 917/86, le franchigie di euro 46,48 e 77,47 sono ridotte:
- di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto nonché in caso di alloggio o di vitto fornito gratuitamente;
- di due terzi in caso di rimborso delle spese di alloggio e di vitto nonché in caso di alloggio e di vitto forniti gratuitamente;
Secondo l'art. 95 c.3, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti sono ammesse in deduzione dal reddito del datore di lavoro per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76 per le trasferte in Italia e a euro 258,23 per le trasferte all'estero.
Se vengono corrisposti rimborsi superiori a tali limiti, per la parte in esubero, non si avranno conseguenze in capo al lavoratore; il datore di lavoro invece non potrà considerarla costo fiscalmente deducibile.
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