Dopo la registrazione e l'attribuzione della partita Iva, l'operatore commerciale, identificato in uno Stato membro dell'Unione Europea ai fini del regime speciale, quando vende beni digitali a privati residenti in paesi comunitari, deve:
- emettere fattura con Iva, applicando l'aliquota ordinaria vigente nello Stato membro dove il bene viene consumato , e riscuotere la somma corrispondente;
- presentare, ogni trimestre, entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento, per via elettronica allo Stato membro di Identificazione, una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal compimento di operazioni di vendita;
- indicare nella dichiarazione, per ogni Stato membro di Consumo in cui è dovuta l'imposta, il valore totale al netto dell'IVA delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento, l'importo totale dell'imposta corrispondente e le aliquote IVA applicate per il calcolo. Va inoltre indicato l'importo totale dell'imposta dovuta.
- versare, al momento della presentazione della suddetta dichiarazione, l'imposta totale allo Stato membro di Identificazione.
La Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ha prorogato il regime speciale IVA fino al 31 dicembre 2014.
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