Il socio di una società di persone puo' optare per la modalita' di definizione ritenuta piu' opportuna tra quelle previste dalla legge n. 289 del 2002, a prescindere dalla circostanza che la societa' abbia inteso avvalersi o meno della definizione automatica di cui all'articolo 9.
(Circolare del 29/04/2003 n. 23)