Con il condono ai fini delle imposte indirette previsto dall'art. 11 L. 289/2002- possono essere definite la fruizione di indebite agevolazioni, contenute in atti, dichiarazioni e denunce anteriori all'1.12.2002.
La principale e più diffusa agevolazione che puo' essere definita è quella sulla "prima casa", ma possono essere ricomprese anche altre agevolazioni, quali quelle per l'acquisto di immobili compresi in piani di recupero, per l'acquisto di immobili siti in aree soggetta a piani particolareggiati, per l'acquisto di immobili di interesse storico-artistico, per l'acquisto in esenzione da IVA di fabbricati di civile abitazione da parte di imprese di compravendita.
La conferma è arrivata con la circ. 19 del 27/3/2003.