Continuano a esserci dubbi sulla fatturazione elettronica, estesa alle operazioni tra privati dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Com'è noto, il 1° luglio dovevano entrare in vigore anche le norme sulla fatturazione elettronica per i carburanti, la cui proproga al 1° gennaio 2019 è stata disciplinata nel DL dell'ultima ora, del 28 giugno 2018. Il 2 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti pubblicando la circolare 13/E/2018 di risposta ai quesiti posti dai contribuenti e dagli operatori.
In particolare, è stato chiesto se l’obbligo di fatturazione elettronica riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.
L'Agenzia ha chiarito che se al momento della cessione non c'è certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi, come per esempio il gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo, le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.
La risposta delle Entrate inizia chiarendo che sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta, con esclusione delle vendite operate
- da chi rientra nel “regime di vantaggio”
- da coloro che applicano il regime forfettario
- fino al 31 dicembre 2018 di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione - destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie come per esempio, l’acquisto del singolo distributore da un grossista.
Come chiarito nel documento di prassi, sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse
- le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni).
Attenzione: per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i 5 codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane.