Non bisogna confondere l'intervenuta soppressione della vidimazione e bollatura dei libri contabili, e il mai soppresso obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Infatti, l'imposta di bollo ha un presupposto che non è nel codice civile, sul quale la legge 383/2001 è intervenuta, ma sulla legge fiscale (la numerazione, appunto).
Il tributo potrà essere assolto mediante marche o bollo a punzone (da apporre sulla prima pagina numerata), oppure con versamento con modello F23, codice tributo 458T presso sportelli bancari, postali o dei concessionari di riscossione dei tributi (in tal caso, gli estremi della ricevuta di versamento saranno riportati sulla prima pagina di ciascun libro).
L'imposta di bollo da assolvere sarà così determinata:
- per il libro giornale e il libro degli inventari tenuti da imprenditori individuali o da società di persone l'imposta sarà di 29,24 euro per ogni cento pagine o frazione.
- per il libro giornale e il libro degli inventari tenuto da società di capitali l'imposta sarà di 14,62 euro (perché tali società scontano già la tassa di concessione governativa);
- per i libri sociali tenuti da società di capitali sarà di 14,62 euro per 100 pagine;
- infine i registri IVA: art. 23 (fatture) art. 24 (corrispettivi) art. 25 (acquisti) del DPR 633/72, per i registri dei beni ammortizzabili ed altri registri previsti da norme fiscali sono esenti da imposta di bollo.
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