Il reddito dei fabbricati è costituito in generale:
- dal reddito catastalmente attribuibile ad ogni unità immobiliare urbana (fabbricati, altre costruzioni stabili, o loro porzioni), rivalutata del 5%;
- per quelli a disposizione dalla rendita catastale del fabbricato aumentata di un terzo nel caso di possesso di unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, o in aggiunta a quelle adibite promiscuamente all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, ed utilizzate come residenza secondaria o comunque tenute a disposizione.
La maggiorazione di 1/3 non si applica agli immobili:
- destinati alla locazione;
- concessi in uso gratuito a familiari che vi dimorino abitualmente;
- appartenenti a contribuenti residenti all'estero;
- utilizzati come abitazione principale da contribuenti trasferiti per motivi di lavoro in altro Comune;
- effettivamente non utilizzati e quindi privi di allacciamento ENEL, acqua e gas, a condizione che tale circostanza risulti da apposita autocertificazione da esibire agli Uffici.
Per quelli dati in locazione:
- dal confronto del reddito effettivo netto derivante dalla locazione e la rendita catastale, e si dichiara il maggiore dei due. Il reddito effettivo netto si determina riducendo il canone annuo contrattuale di locazione nella misura del 15% a titolo di spese forfetarie (25% per i fabbricati siti nella città di Venezia e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Se la locazione si riferisce anche alle pertinenze dell'immobile iscritte in catasto con autonoma rendita, il canone deve essere ripartito in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità. A tale ultimo proposito si segnala che la Legge Finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) ha introdotto un meccanismo di predeterminazione del reddito minimo da dichiarare derivante dalla locazione di immobili al di sopra del quale l'Amministrazione non potrà procedere all'accertamento del reddito del fabbricato.
- Per i canoni concordati il reddito imponibile è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso fabbricato.