Dimenticare di pagare l'imposta di registro per il rinnovo di un contratto comporta una sanzione pari al 30% dell'imposta non versata.
Se l'omissione riguarda la mancata registrazione del contratto la sanzione è molto piu' pesante e va dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Per l'occultamento del canone va dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di registro dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato
Per quanto concerna la decorrenza per calcolare il momento di regolarizzazione l'agenzia delle entrate ha precisato che quando si parla di " presentazione della dichiarazione" in merito all'imposta di registro occorre fare riferimento alla data dell'atto o della denuncia assimilate a dichiarazioni.
Le modalità, i termini e l’ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.
In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
- a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
- a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale).
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Il versamento della sanzione e degli interessi dovranno essere effettuati attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
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