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MANCATO PAGAMENTO RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI?

Mancato pagamento rinnovo contratto di affitto: quali sanzioni?

Ecco cosa fare se ci si dimentica di pagare l'imposta di registro per il rinnovo del contratto di affitto. Sanzioni e modalità per fare il ravvedimento

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Dimenticare di pagare l'imposta di registro per il rinnovo di un contratto comporta una sanzione pari al 30% dell'imposta non versata.

Se l'omissione riguarda la mancata registrazione del contratto la sanzione è molto piu' pesante e va dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta. Per l'occultamento del canone va dal 200% al 400% della differenza tra l’imposta di registro dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato

La dimenticanza può essere sanata mediante ravvedimento operoso che dal 1 gennaio 2015 è applicabile non piu' solo entro l'anno, ma  in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972).

Per quanto concerna la decorrenza per calcolare il momento di regolarizzazione l'agenzia delle entrate ha precisato che quando si parla di " presentazione della dichiarazione" in merito all'imposta di registro occorre fare riferimento alla data dell'atto o della denuncia assimilate a dichiarazioni.

Le modalità, i termini e l’ammontare della riduzione della sanzione sono diversi a seconda della violazione da sanare e del momento in cui si regolarizza la stessa.

In generale, in caso di ravvedimento la sanzione è ridotta:
-  a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione
-  a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
 - a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (mediante processo verbale).
  - a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il versamento della sanzione e degli interessi dovranno essere effettuati attraverso il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- sanzione ravvedimento tardiva prima registrazione: codice tributo 1507
- Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione: codice tributo 1508
- Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi : codice tributo 1509
- Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi: codice tributo 1510

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Commenti

Maria Grazia Zaia - 24/11/2017

Buonasera,mi e' stata notficata una cartella esattoriale per mancata registrazione di un contratto d'affitto sc. 02-09-2012.Quali i termini per prescrizioni? Grazie

Luigi Giovanni - 24/05/2016

Salve, per anni sono stato affittuario di un immobile. Nel 2013 non è stata pagata la tassa di registrazione annuale del contratto di locazione. Ora, dopo 3 anni l'Agenzia delle entrate richiede con una notifica, il pagamento della tassa. Il bello è che l'avviso di pagamento è stato notificato sia a me, sia al proprietario. (DI PARI IMPORTO). Ora mi chiedo: perché la stessa notifica di 178.00 euro ad entrambi i soggetti del contratto?

Luigia Lumia - 24/05/2016

La notifica è a entrambi perchè tra locatore e conduttore vi è solidarietà. se non paga uno deve pagare l'altro. E' ovvio che il pagamento di uno estingue il debito anche dell'altro.

vito - 28/03/2011

quasi dimenticavo..e gli interessi vanno versati separatamente con il codice 731T, e non sommati all'imposta.

vito - 28/03/2011

gli interessi da calcolarsi sulle imposte indirette sono quelli di mora ex l. 29 del 26/01/1961 per semestri compiuti,come disposto dall'art.55 del dpr131/1986, e non gli interesi legali. Saluti

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