I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000, sono soggetti all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.
Ne deriva che i redditi che formano oggetto dei predetti regimi agevolati non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto.
Pertanto, i sostituti d'imposta che corrispondono ai soggetti, che si avvalgono di tali regimi, compensi o somme rientranti tra i componenti positivi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo non devono operare la ritenuta. A tal fine, i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono, sono soggetti a imposta sostitutiva. In caso di decadenza dai regimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestiva comunicazione al sostituto.