Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che adottano il regime agevolato sono esonerati:
- dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legislazione in materia di imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva;
- dall'effettuazione delle registrazioni contabili rilevanti ai fini di dette imposte;
- dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'Iva.
Permangono, invece, per tali soggetti gli obblighi:
- di conservazione dei documenti contabili ai sensi dell'articolo 22 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600;
- di fatturazione;
- di certificazione dei corrispettivi.
Dall'esonero dall'obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si deduce l'esonero anche dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva. Di conseguenza, l'eventuale imposta a debito scaturente dalla dichiarazione annuale Iva andrà versata entro i termini stabiliti per il versamento dell'Iva annuale.