Con la Risoluzione del 22 Maggio 2007 n. 109 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per sanare le irregolarità nella determinazione e nel pagamento dei tributi, il versamento degli interessi deve essere eseguito alla stessa stregua delle sanzioni, con apposito codice tributo.
Nel caso specifivo per l'IVA deve essere utilizzato il codice "1991".