I finanziamenti ricevuti dai soci devono essere rilevati nella apposita voce D.3 del passivo dello Stato Patrimoniale, denominata "Debiti verso soci per finanziamenti".
In tale voce possono confluire le posizioni debitorie postergate o meno.
Nella nota integrativa, però, dovrà suddividersi l'importo complessivo sulla base delle scadenze e la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427 co. 19 bis "Contenuto della nota integrativa").
Il socio può infatti accordarsi con la società per la concessione di un finanziamento per il quale sia pattuita da subito la postergazione.