I crediti ammessi in compensazione riguardano l'Iva, le imposte personali sui redditi (Irpef ed Ires) nonché le relative addizionali ed imposte sostitutive, l'Irap, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef.