Occorre distinguere:
- i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari.
- Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.
Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività.
Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni.
E' possibile tuttavia nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.
Non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate.