Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:
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trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a. cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
b. mobilità
c. cassa integrazioni guadagni ordinaria
d. cassa integrazioni guadagni straordinaria
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esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
a. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
b. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
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mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione. In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell'aderente si procede senz'altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.