No. L'aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).
L'aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell'aderente (beneficiario diretto).