La Finanziaria 2008 ha abolito il rinvio al Codice della Strada per la distinzione tra autoveicoli e autocarri.
E' stata riscritta completamente la lett. C dell’art. 19 bis1 e dato a tutti i veicoli un unico nome “VEICOLI STRADALI A MOTORE”. Abolito quindi completamente il rinvio alle lett. a) e c) dell’art. 54 del Codice della Strada.
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La modifica ha effetto dal 28 giugno 2007. Fino a tale data resta in vigore per la definizione degli autocarri il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha individuato le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula: Pt (KW) > 180 Mc -T(t) .