In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture, per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali previsti per i disabili, prima del decorso di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra:
- l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e
- quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.
Tale disposizione non si applica nei confronti dei disabili che, a seguito delle mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Ti potrebbero essere utili:
- Agevolazioni disabili e Legge 104 - E book di A. Donati
- la circolare sui chiarimenti dell'Agenzia IVA agevolata veicoli disabili
- l' eBook Facile per tutti "Guida ai congedi straordinari"
- il completo manuale La tutela dei soggetti disabili (normativa e fac simili di atti e ricorsi) di P. Bertolaso - Libro di carta Maggioli editore, 324 pagine