In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture, per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali previsti per i disabili, prima del decorso di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra:
- l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e
- quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.
Tale disposizione non si applica nei confronti dei disabili che, a seguito delle mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.