Il costo da attribuire alle aree di pertinenza dei fabbricati strumentali, nell'eventualità che non siano già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra:
- il valore separatamente esposto in bilancio nell'anno di acquisto;
- il valore ottenuto applicando il 20 per cento o - per i fabbricati industriali - il 30 per cento al costo di acquisto complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area.
La norma si applica anche ai fabbricati acquisiti nei periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006