Si, la possibilità era contenuta nell Finanziaria 2007 che ha previsto una nuova modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, tramite compensazione con le somme che l'Agenzia delle entrate è tenuta ad erogare a titolo di rimborso di imposta.
Equitali ha dato avvio alla procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta dettando le istruzioni operative e predisponendo apposita modulistica.
In particolare, ricevuta da parte dell’Agenzia delle entratela comunicazione dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, Equitalia per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione. Questa proposta riporta: il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento, la tipologia d’imposta oggetto di rimborso, i recapiti degli sportelli dell’agente a cui inviare il modulo di adesione compilato e la specifica dei documenti da allegare. Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.