L'agente della riscossione in caso di morosità, per somme iscritte a ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, al fine di acquisire copia della documentazione di tutti i crediti verso terzi di cui risulti titolare il debitore moroso, può effettuare, munito di autorizzazione del direttore generale, accessi, ispezioni e verifiche con gli stessi poteri degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi siano titolari nei confronti di soggetti terzi.
Il limite dei venticinquemila euro, previsto per l'applicazione della disposizione in esame, deve essere calcolato in relazione all'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo e non alle singole partite che hanno dato luogo all'iscrizione.