In caso di malattia:
La malattia senza ricovero ospedaliero è indennizzabile per un numero massimo di giornate pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni.
L’indennità non spetta per malattie inferiori ai 4 giorni, mentre viene pagata fin dal 1° giorno in caso di malattia di durata superiore. Per avere diritto all’indennità è necessario possedere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia e un reddito individuale da lavoro parasubordinato on superiore al 70% del massimale contributivo
In caso di ricovero ospedaliero:
Se si è iscritti alla Gestione Separata INPS, in caso di ricovero ospedaliero presso strutture ospedaliere pubbliche o private anche straniere purché accreditate dal servizio sanitario nazionale, dal 1 gennaio di quest'anno si ha diritto all’indennità di malattia.
L'indennità viene corrisposta per un numero di giorni non superiore ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e non inferiore ai 20 giorni nell'anno solare per chi non può far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno.
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