Per consentire all'operatore extracomunitario, non altrimenti identificato ai fini fiscali nell'Unione Europea, di assolvere l'IVA nel caso fornisca servizi elettronici ad un consumatore privato stabilito o abitualmente residente in uno Stato membro, la direttiva ha posto in essere un "regime speciale" transitorio, della durata di 3 anni a partire dal 1 luglio 2003.La Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ha prorogato il regime speciale IVA fino al 31 dicembre 2014.
Il regime speciale si applica esclusivamente a quel tipo di operazioni commerciali che vengono definite di B2C (Business to Consumer) ossia alle transazioni a titolo oneroso tra impresa e consumatore finale.
La norma dispone che il soggetto di imposta non stabilito, qualora aderisca al regime speciale previsto dall'art. 26 quater aggiunto alla direttiva 77/388/CEE, applichi l'IVA al cliente privato consumatore e la riscuota.
Nel caso in cui il cliente cui viene fornita la prestazione non sia un privato consumatore bensì un soggetto passivo di imposta il regime speciale non può essere utilizzato. Il regime speciale si presenta quindi come una valida alternativa, allo stabilimento nello Stato membro di residenza del cliente, dell'operatore extracomunitario che svolge attività di cosiddetto commercio elettronico diretto verso consumatori privati.
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