Quando si stipula un contratto di mutuo per l'abitazione principale (sia per l'acquisto che per la costruzione della stessa) è possibile calcolare la detrazione al 19% sulle spese assolutamente necessarie per la stipula del contratto stesso. Per quanto riguarda la fattura emessa dal notaio per il contratto di mutuo relativo all'abitazione prima casa del contribuente, è detraibile al 19%:
- l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) (*)
- le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
(*) Attenzione: se la fattura del notaio riporta sia l'onorario per la stipula del contratto di mutuo che le spese sostenute per il contratto di compravendita è necessario che i due importi siano dichiarati separatamente in fattura, in quanto solo le prime danno diritto alla detrazione.
La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro, comprensivi di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Gli altri oneri accessori al mutuo detraibili
In generale,come ricordato sopra gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Pertanto sono compresi anche:
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Viceversa, non danno diritto alla detrazione:
- le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
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