L'ammortamento dell'avviamento deve avvenire sulla base della vita utile entro il limite dei cinque anni.
I principi nazionali affermano però che sono consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre che la vita utile sia senz'altro superiore ai cinque anni.
Si sottolinea la necessità che il processo di ammortamento sia sistematico e le quote siano, preferibilmente, costanti.