L'importo dell'acconto IRES e IRAP per il 2016 è fissato nella misura del 100% del valore indicato in UNICO 2016 al rigo RN-17 (IRES dovuta o differenza a favore del contribuente). Naturalmente permane la possibilità di calcolare l'acconto secondo la modalità previsionale ma tale scelta va fatta in maniera oculata infatti nei casi in cui si versi un acconto minore di quanto dovuto si incorrerà in una sanzione per mancato pagamento d'imposta. In ogni caso, tale sanzione può essere sanata con l'istituto del ravvedimento operoso.
Termini per il versamento dell'acconto
Quando dovuto, l'acconto va corrisposto nella misura del 100% del suo valore e deve essere versato in due rate:
- il 40% entro il termine del versamento del saldo dell'imposta cioè il 16 giugno
- il 60% entro il 30 novembre;.
Casi particolari
In merito al versamento e al calcolo del secondo acconto delle imposte occorre prestare attenzione a queste casistiche:
- se la prima rata non supera 103 euro si versa tutto a novembre.
- l'acconto non deve essere versato se d'importo inferiore a 21 euro.
- in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi d’acconto permangono, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
- in caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.