La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Tuttavia, per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà, eventualmente, essere presentato su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, tale prospetto deve riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.
La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni è stata prorogata dalla legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016, articolo 1, commi 556-563) e può essere effettuata dai soggetti titolari di reddito d’impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio. In particolare questi soggetti sono:
- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, residenti in Italia;
- enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale);
- imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate;
- persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si intendono inclusi tra i soggetti ammessi alla rivalutazione anche:
- le imprese in liquidazione volontaria (salvo il recupero a tassazione ordinaria nel caso di distribuzione del saldo di rivalutazione);
- le imprese che, in base alle scelte negoziali adottate, deducono gli ammortamenti nell’ambito dei contratti di affitto o usufrutto d’azienda.
Restano esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione:
- le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
- le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d’impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall’art. 32, TUIR;
- gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale;
- i soggetti IAS;
- i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
Si ritengono sempre escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali (Circolare Assonime n. 13/2001, punto 3, parte II).
L'articolo continua dopo la pubblicità
Per il calcolo della convenienza fiscale ottenibile con il pagamento dell’imposta sostitutiva per l'affrancamento del valore dei terreni edificabili e agricoli, non perdere il tools in excel Affrancamento terreni 2017; mentre per il calcolo della convenienza ed eventuale risparmio fiscale ottenibile con il pagamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni abbiamo elaborato il foglio di calcolo Affrancamento partecipazioni 2017.
Non perderti gli approfondimenti, le novità, le risposte alle domande contenuti nel Dossier: rivalutazione beni d'impresa 2017