La rivalutazione prevista dall'ultima legge Finanziaria subordina l'applicazione della stessa a tutti i beni che appartengono alla medesima categoria omogenea, pena la perdita del riconoscimento degli effetti fiscali dell'operazione per tutti i beni appartenenti a quella categoria.
Per le aree edificabili si deve dunque avere riguardo alla destinazione urbanistica di ciascuna area, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica. Il DM n. 1444 del 2 Aprile 1968 suddivide il territorio in zone distinte:
- zona A: agglomerati urbani aventi carattere storico-artistico;
- zona B: zone del territorio in tutto o in parte edificate (diverse dalla zona A);
- zona C: zone destinate a nuovi complessi di insediamento (non edificate o con limiti nell'edificazione);
- zona D: zone destinate a nuovi insediamenti industriali;
- zona E: zone per usi agricoli;
- zona F: zone destinate a usi di interesse generale.