L'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 ha portato con se il nuovo adempimento dell'
esterometro. Quest'ultima comunicazione non ha sostituito in alcun modo l'invio dei modelli INTRA, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC a gennaio 2019.
L’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari costituisce violazione sanzionabile.
Di seguito una tabella con gli importi delle sanzioni in base alle violazioni commesse.
Violazione |
Sanzione |
Omessa presentazione INTRA |
da 250 a 2.000 euro |
Dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza |
da 150 euro a 1.000 euro |
Incompleta o inesatta compilazione elenchi INTRA |
da 500 euro a 1.000 euro per elenco |
Dichiarazione incompleta o inesatta presentata entro 30 giorni dalla richiesta presentata dall'ufficio |
da 250 euro a 500 euro |
Dichiarazione incompleta o inesatta regolarizzata spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio |
nessuna sanzione |
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di persone fisiche che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro |
da 206 a 2.065 euro |
Omissione/inesattezza dati statistici di elenchi INTRA da parte di società e enti che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni/arrivi per 750.000 euro |
da 516 a 5.164 euro |
Per sanare tali violazioni è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così delle sanzioni ridotte. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 indicando come anno di riferimento quello a cui la violazione si riferisce ed il codice tributo da utilizzare per il è il 8911(Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie relative ad imposte dirette, imposte sostitutive, Irap e IVA)
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 471/97
Art. 5 Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi- comma 3.
Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
Art. 11- Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto comma 6
L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322
Art. 11. Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e societa'. 2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.