Eliminazione delle interferenze fiscali vuol dire non inquinare il bilancio civilistico con rettifiche di valore e accantonamenti effettuati in applicazione esclusivamente di norme tributarie. (art. 2426 C.C.)
L'articolo 109, comma 4, lettera b) del D.P.R. n. 917/1986 , nella versione in vigore fino al 2007, stabiliva che "gli ammortamenti dei beni materiale e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti" non imputabili a conto economico "sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi". Il prospetto predisposto per questo scopo era contenuto nel quadro EC allegato alla dichiarazione Unico.
La finanziaria 2008 ha abrogato il regime delle deduzioni extracontabili previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR dando la possibilità di affrancare, con il pagamento di una imposta sostitutiva, le deduzioni pregresse e il vincolo di sospensione sulle riserve e ha stabilito un principio generale di derivazione del risultato fiscale dal risultato civilistico.
L'affrancamento è comunque una facolta in quanto il contribuente puo' scegliere di riassorbire naturalmente queste differenze, stanziando quote civilistiche non rilevanti ai fini fiscali.
Le regole sono state previste dal decreto attuativo del 3 marzo 2008 e dalla C.M. n.50/E dell'11/7/2008 alla quale si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti.