L'art. 144 L.F. tratta dell'esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti, cioè di quei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo. In questo caso l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso e non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel concorso. Tale soluzione evita che i creditori possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale.