In linea generale i redditi ottenute con le borse di studio devono essere dichiarati quando percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti da imposizione:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
Le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016
ll comma 51,art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) , introducendo il comma 6-bis all’art. 6 della L. 398/89-normativa recante disposizioni in materia di borse di studio universitarie- dispone l’esenzione dall’IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimentodi attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero,erogate dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei percipienti.
Il successivo comma 52 stabilisce, poi, che l' esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione. Questo comma ha importanti conseguenze:
- preclude alla amministrazione finanziaria la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione
- permette ai contribuenti interessati (percipienti di borse di studio in oggetto) di richiedere, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell’imposta per l’anno di riferimento.
Borsa di studio Erasmus+
L’art. 1 comma 50 della Legge di stabilità 2016 ( L. 208/2015) dispone:
- l’esenzione dall’IRPEF delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate in favore degli studenti delle università e delle istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) che partecipano al programma comunitario “Erasmus+”,
- l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che le erogano.
Come chiarito dalla Circolare 20/E del 2016 anche se la norma non prevede espressamente che siano esenti anche le erogazioni in favore di studenti di grado non universitario “deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali.”
Le borse di studio all'estero
Tranne nel caso in cui sia prevista una specifica esenzione, devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia,fermo restando il rispetto delle Convenzioni vigenti tra gli Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che:
- se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese→ è tassabile soltanto in Italia;
- se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, → quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.