Il volume di affari è rappresentato dalla somma delle operazioni attive effettuate e registrate, o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare (tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, imponibili, non imponibili, esenti o non soggette per assenza del requisito di territorialità) al netto delle variazioni in diminuzione e dell'imposta addebitata al cliente (art. 20 - DPR 633/72)
Questa grandezza si ricava dalla dichiarazione IVA (campo VE50) e serve, ad esempio, per definire il regime contabile del contribuente e la periodicità per la liquidazione dell'imposta.
Vediamo in questo articolo quali valori concorrono e quali non concorrono al calcolo del volume d'affari nella dichiarazione 2020.
Concorrono alla formazione del volume d'affari
Il volume d'affari va indicato al rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020, titolato appunto "volume d'affari". In generale alla formazione del volume d’affari concorrono tutte le operazioni effettuate
• all’interno dello Stato,
• quelle intracomunitarie,
• le esportazioni verso paesi fuori del territorio dell’Unione Europea
• le operazioni non soggette per le quali è stata emessa la relativa fattura.
Non concorrono alla formazione del volume d'affari
• le cessioni di beni ammortizzabili (compresi le cessioni di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
• i passaggi interni tra contabilità separate dello stesso soggetto
Il volume d'affari nella dichiarazione IVA 2020
In particolare il rigo VE50 VOLUME D’AFFARI del modello IVA 2020 è dato dalla somma:
del rigo VE24 dato dal totale degli imponibili relativamente ai conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati e delle operazioni imponibili agricole, commerciali o professionisti,
dei rigi da VE30 a VE38:
- Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond
- Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
Altre operazioni non imponibili
- Operazioni esenti (art. 10)
- Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
- Operazioni con applicazione del reverse charge
- Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati
- Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi
- Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter (le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter).
a questa va sottratto l'importo del rigo VE39 e del rigo VE40 ovvero:
- l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2019 si è verificata l’esigibilità dell’imposta (tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE12 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno)
- l'ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma
Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d’affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell’ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d’antiquariato, ecc. In tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell’imposta relativa al margine “analitico” calcolato per ciascuna cessione.