La Circolare del 16/11/2000, n. 207 ha chiarito, in relazione all'ambito soggettivo di applicazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che possono effettuare la rivalutazione esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa per i beni espressamente specificati, purché relativi all'impresa stessa.
La Circolare del 18/06/2001, n. 57 ha, inoltre, precisato che, nell'ipotesi di affitto o usufrutto d'azienda la facoltà di rivalutare compete all'affittuario o usufruttuario. Si ritiene, pertanto, che in caso di bene oggetto di un diritto di superficie la facoltà di rivalutazione spetti, qualora il bene sia comunque relativo all'impresa,al titolare di tale diritto reale.
Questa è la risposta al quesito riportata nella Circolare n. 6/E del 13 Febbraio 2006.