L' esdebitazione puo' essere:
- chiesta dal debitore entro l'anno successivo alla emanazione del decreto di chiusura del fallimento;
- concessa direttamente dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento.
Il tribunale, tenuto conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore e verificate le condizioni indicate nell'articolo 142, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore fallito tornato in bonis i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Il decreto che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato.