L'istituto della esdebitazione costituisce una assoluta novità introdotta dal legislatore della riforma fallimentare (artt.da 142 a 145 L.F.) e consiste nella liberazione del debitore, persona fisica, dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni. L'esdebitazione non spetta se i creditori concorsuali non sono stati pagati neppure in parte. L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie.